L'ECO del Serrasanta Quindicinale culturale e sociale di Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Scheggia, Sigillo, Valfabbrica - Provincia di Perugia - Italia | N. 7 - 10 aprile 2005 | |||||
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A PROPOSITO DELLA CONFRATERNITA SS TRINITA' Da dove nascono le divergenze con la Curia? I contenuti di una circolare della CEI del 1 marzo 1999 - La questione della chiesetta sul M. Serrasanta - I due statuti a confronto
Non è il desiderio di rigirare il coltello nella piaga. La frattura tra Curia e "storica" Confraternita della SS Trinità è una sofferenza per la nostra comunità civile e religiosa ed in tutti cè lauspicio che si possa trovare una via duscita soddisfacente per tutti. Verremmo meno, però, al nostro impegno di cronisti e, in qualche modo, di testimoni del nostro tempo, se non tentassimo di approfondire la questione per comprenderla e farla comprendere ai nostri lettori. Ed è ciò in cui mi cimento facendo riferimento a documenti scritti pubblicati, pubblici e consultabili da tutti.
Non sono daccordo con quanti sostengono che della questione, per pudore, meno se ne parla e meglio è: non parlare di un problema, non approfondirlo, non discuterlo serve soltanto ad aumentare la confusione, ipotesi fuorvianti, dicerie infondate e quantaltro.
La Circolare Cei n. 28
Il documento che ho preso come punto di riferimento è la circolare della Conferenza Episcopale Italiana n. 28 indirizzata ai vescovi e pubblicata in Roma il 1 marzo 1999 (scaricabile da Internet).
In base alla loro condizione giuridica esistono, in Italia, tre tipologie di Confraternite:
Confraternite di Tipo A
Le confraternite del Tipo A sono enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e devono essere iscritte nel registro delle persone giuridiche tenuto dalla cancelleria del Tribunale civile del capoluogo di provincia in cui hanno sede. Nel caso in cui una Confraternita abbia cessato lattività, non abbia più iscritti o non sia in grado di eleggere gli organi statutari, il Vescovo la commissaria per tentare di ricostituirla. Se il tentativo fallisce il Vescovo la deve sopprimere ed i suoi beni essere assegnati secondo le volontà dei donatori, o secondo lo statuto della Confraternita disciolta o, in mancanza dei due requisiti precedenti, in favore dellente immediatamente superiore (la diocesi).
Confraternite di Tipo B
Le confraternite con fine prevalente di assistenza e beneficenza sono equiparate alle IPAB (istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza). La materia è complessa nella distinzione tra persone giuridiche pubbliche e private. Ciò che ci interessa in modo particolare sapere è che le confraternite che non hanno scopo esclusivo o prevalente di culto, in virtù del Concordato, sono soggette alle leggi dello Stato per lorganizzazione e lamministrazione, salvo la competenza dellautorità ecclesiastica per quanto riguarda le attività dirette a scopi di culto. Le confraternite che non hanno, per diverse ragioni, rapporti con lautorità ecclesiastica devono essere soppresse nellordinamento canonico, in quanto si verificano gli estremi delle "graves causae" o del "grave damnum disciplinae ecclesiasticae".
In tal caso, qualora la confraternita abbia una propria chiesa, non potrà più gestire lesercizio del culto e dovrà cedere luso della chiesa alla parrocchia competente per territorio. Nel caso in cui la confraternita rifiutasse di cedere luso della chiesa, il vescovo "può dar corso al procedimento diretto ad ottenere anche agli effetti civili la cessione del diritto duso della chiesa (art. 831 cod.civ.)".
Confraternite di Tipo C
Sono le confraternite confinate in una specie di limbo perché, pur avendo scopo esclusivo o prevalente di culto, non sono state ancora riconosciute formalmente. Esse possono chiedere di essere riconosciute dimostrando in qualche modo di esistere prima del 7 giugno 1929 (anno di approvazione del Concordato) e chiedendo laccertamento del fine di culto. Per tale richiesta occorre seguire una procedura dettata dal Ministero dellInterno il 20 aprile 1998.
Di particolare interesse, ai fini del nostro tentativo di chiarimento, è il punto 8 della circolare: "Resta fermo che dette confraternite, non avendo ancora avuto il riconoscimento civile dei fine di culto, secondo le norme di derivazione concordataria, sono regolate dalla legge dello Stato e non possono essere soppresse con effetti nell'ordinamento civile con decreto del Vescovo diocesano ... Nel caso che una confraternita possieda beni, e questi siano amministrati da un commissario nominato dal Vescovo diocesano, non è possibile la soppressione con devoluzione del patrimonio da parte dell'autorità ecclesiastica, perché l'ente è sotto la vigilanza dell'autorità civile. Non è possibile neppure l'accertamento del fine di culto se prima non viene ricostituita l'assemblea dei sodali e ripresa l'attività. Non resta perciò che fare ogni sforzo per ricostituire la confraternita e chiedere l'accertamento dei fine di culto nel rispetto di tutti i requisiti indicati nella Circolare Ministeriale n. 111/1998"
Qual è il nostro caso?
Qui rischiamo di arenarci. Non per niente la questione è stata messa in mano ai giudici (la prossima udienza è prevista il 13 maggio). A quale delle tre tipologie è associabile la "storica" confraternita della SS Trinità di Gualdo Tadino? Non è di tipo A perché tuttora esistente con gli organi statutari. Non è di tipo B perché in una delibera del 1981 il consiglio dei fratelli definì la confraternita "ente di culto". Non avendo avuto lapprovazione dello Statuto da parte del Vescovo, credo che possa essere associata a quelle di tipo C: una confraternita esistente prima del 1929 che ha fine di culto non ancora ufficialmente riconosciuto dallautorità ecclesiastica. Se così fosse il Vescovo non potrebbe sopprimerla né potrebbe devolvere i suoi beni ad altro ente, perché la confraternita è sotto la vigilanza dellautorità civile. Ma non avendo riconoscimento ufficiale da parte del Vescovo la confraternita continuerebbe a vivere in una specie di limbo e non avrebbe la possibilità di perseguire le sue finalità prioritarie in fatto di culto.
La chiesetta di Serrasanta
Daltra parte, verificandosi anche il caso previsto nella Tipologia B (chiesa appartenente ad una confraternita che non ha più rapporti con lautorità ecclesiastica), la "storica" confraternita dovrebbe cedere alla parrocchia luso della chiesetta di Serrasanta. I confratelli della SS Trinità potrebbero obiettare che loro vorrebbero che il parroco celebrasse le funzioni religiose, ma che è lautorità ecclesiastica a vietarlo. Evidentemente lautorità ecclesiastica interpreta "la cessione del diritto duso della chiesa" con la cessione delle chiavi. Non mi addentro in disquisizioni giuridiche che non appartengono alla mia cultura. Quindi non so dire chi ha ragione e chi torto. Ma di fronte alla prioritaria esigenza di restituire alla popolazione la possibilità di assistere a funzioni religiose in cima al Serrasanta, una soluzione può essere trovata.
La questione degli Statuti
Sempre che il caso della Confraternita di Gualdo sia rispondente a quelle di tipo C, la confraternita, se vuole mantenere il vincolo con lautorità ecclesiastica come da Statuto, dovrebbe chiedere laccertamento del fine di culto secondo quanto disposto dalla normativa concordataria. La documentazione necessaria per avviare tale pratica è indicata dal Ministero dellInterno nella circolare ministeriale n. 111 del 20 aprile 1998. Nella documentazione è compreso anche lo statuto.
Lo statuto da allegare deve essere quello in vigore al momento della domanda Nel caso che lo statuto della Confraternita riconosciuta risulti per vari aspetti meno congruo con l'attuale configurazione concreta e con l'attività spirituale e pastorale della stessa e, in, ogni caso, bisognoso di adeguamento alla disciplina del codex 1983 in materia di associazioni di fedeli, sarà bene procedere successivamente, ottenuto il riconoscimento del fine di culto, al necessario aggiornamento, coinvolgendo i confratelli.
A tal fine si allega uno schema-tipo di statuto aggiornato".
Le difformità degli Statuti
Tra lo statuto della Cei e lo Statuto della confraternita della SS. Trinità esiste una differenza abissale? Non mi sembra. Ecco le differenze più evidenti riportate in maniera schematica.
| CONFRATERNITA
| |||||
| Statuto Cei | Statuto SS Trinità | |||||
Nel consiglio direttivo non cè il mazziere (o sacrista). | Nel Consiglio Direttivo cè il mazziere. | |||||
Nel consiglio direttivo cè il cappellano ma solo con voto consultivo. | Il cappellano ha diritto di voto come gli altri membri. | |||||
I priori durano in carica tre anni. | I priori durano in carica un anno. | |||||
Il priore può essere rimosso con decreto dellOrdinario diocesano. | Non è prevista questa possibilità. | |||||
Occorre la licenza della Santa Sede per gli atti il cui valore superi la somma massima fissata dalla CEI o aventi per oggetto beni di valore storico o artistico o donati alla chiesa ex voto. | Non è prevista questa clausola ma per gli atti di straordinaria amministrazione (vendita, permuta, ecc) è richiesta (come in quello della CEI) lautorizzazione dellOrdinario diocesano. | |||||
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