L'ECO del Serrasanta

Quindicinale culturale e sociale di Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Scheggia, Sigillo, Valfabbrica - Provincia di Perugia - Italia

N. 6 - 27 marzo 2005

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   CRONACHE GIUDIZIARIE  

Sentenze del giudice di pace

 

Alberto Cecconi


Moglie e marito non vanno d'accordo e si separano; ma lei, un giorno, evidentemente arrabbiata col coniuge con quale ha rapporti sicuramente non idilliaci e questioni aperte da risolvere, si decide a scrivergli una lettera nella quale sono assenti sentimenti di tenerezza; tutt'altro: "La disperazione fa compiere brutti scherzi: perciò vedi di fare il miracolo, impegnati al massimo perché di tempo ne è trascorso fin troppo, altrimenti, quando meno te lo aspetti, ti cadrà una tegola in testa, perché, dopo 30 anni di malefatte, è giustificabile qualsiasi tipo di difesa".

 

E' una minaccia? Lui l'ha interpretata così; ed ha provveduto a sporgere querela. Il giudice di pace competente per territorio, la dottoressa Alessandra Collettini, esperiti invano i tentativi di conciliazione fra i coniugi, ha dato avvio al dibattimento, per verificare se "il male prospettato sia idoneo ad incutere timore nel soggetto passivo", sulla base delle reazioni dell'uomo comune. Nel caso specifico, la persona alla quale era stata diretto il messaggio, non è tale, perché ufficiale di forze dell'ordine, "certamente avvezzo a ben altri timori che non quelli della intimidazione contenuta nella lettera inviatagli dalla ex moglie e che avrebbe dovuto turbare la di lui psiche".

 

Inoltre - così ha argomentato il magistrato - "altro fondamentale requisito del delitto di minaccia è quello della concretezza e determinatezza del male prospettato: nel caso esso appare del tutto indeterminato"; in particolare l'espressione "ti cadrà una tegola in testa" è un'accezione comunemente usata in gergo per indicare qualsiasi tipo di accadimento negativo che potrebbe capitare ad un individuo, come a dire una evenienza inattesa e negativa, non meglio identificata".

 

Di qui la decisione della assoluzione dell'imputata, ritenendo il reato insussistente.

 

***

 

Transita l'ambulanza; l'autovelox rileva che supera i limiti di velocità: la polizia municipale, documentata l'infrazione, ha redatto e consegnato il verbale, l'ammenda prevista nel caso è di 137, 55 euro. Tuttavia l'autista del mezzo di soccorso, che ha continuato la sua corsa, non intende pagare, perché, anche senza azionare la sirena o i dispositivi luminosi, aveva molta fretta, dovendo trasportare un ammalato all'ospedale; e così ha presentato ricorso al giudice di pace competente per territorio, quello di Gualdo Tadino, per chiedere l'annullamento del verbale.

 

Il magistrato titolare, la dottoressa Alessandra Collettini, ha ritenuto legittima la rilevazione dell'infrazione, le modalità dell'opera delle forze dell'ordine e la mancata contestazione immediata dell'infrazione, perché anche le ambulanze di tipo A sono tenute al rispetto delle norme previste dal codice della strada, a meno che non vengano messi in funzione i dispositivi acustici e luminosi per procedere con speditezza e chiedere la precedenza. Tuttavia, considerato che in quel momento l'ambulanza stava trasportando un malato all'ospedale, il giudice ha ritenuto che "tale circostanza può giustificare la tenuta di una velocità non perfettamente consona allo stato dei luoghi e non rispettosa del limite imposto dall'Ente proprietario della strada"; in più, "pur nell'urgenza, il veicolo non teneva una velocità eccessiva, avendo superato di soli 16 km/h il limite prescritto".

 

Di qui la sentenza: "Il Giudice ritiene che nel caso possa legittimamente essere esclusa la responsabilità della violazione amministrativa contestata"; per cui ha deciso di annullare il verbale di contestazione, accogliendo il ricorso dell'autista.

 

***

 

Una pattuglia delle forze dell'ordine rileva che un'auto procede con andatura anomala; la ferma e trova il conducente in evidente stato di ebbrezza alcolica: alito che sa di vino, deambulazione ed equilibrio precari, stato di agitazione e confusionale. Lo stesso conducente ammette di aver bevuto, ma in maniera modesta.

 

I militari gli chiedono di sottoporsi all'esame dei liquidi biologici, ma lui si rifiuta. Ed allora scatta la denuncia. Il giudice di pace, dottoressa Alessandra Collettini, ha dato ragione all'imputato perché, nel caso specifico, non si poteva ravvisare l'ipotesi di reato per non aver accettato di effettuare gli esami proposti; tuttavia lo ha condannato per la guida in stato di ebbrezza con l'aggravante della recidiva prevalente sulla circostanza attenuante dell'ammissione resa alle forze dell'ordine. Condanna inflitta una pena pecuniaria di 1.550 euro, pagamento delle spese processuali e sospensione della patente di guida per due mesi.

GUALDESITA'

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