L'ECO del Serrasanta

Quindicinale culturale e sociale di Gualdo Tadino, Costacciaro, Fossato di Vico, Nocera Umbra, Scheggia, Sigillo, Valfabbrica - Provincia di Perugia - Italia

N. 10 - 23 maggio 2004

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Parliamo delle acque minerali

Le acque, si sa, sono un bene pubblico. Secondo il diritto civile si suddividono in acque pubbliche e acque private. Le pubbliche sono i fiumi, i torrenti, i laghi e tutte le acque sorgenti, fluenti e lacuali, anche se artificialmente estratte dal sottosuolo, sistemate ed incrementate. Sono private tutte quelle che, non considerate pubbliche in base alle legge, sono disciplinate dal diritto privato. In generale sono quelle presenti, ad esempio, in un suolo il cui proprietario ha diritto di utilizzarle, salvo e sino a quando per esse non venga presentata richiesta di sfruttamento industriale. La regolamentazione di tale "prezioso liquido" e ancora ancorata al r.d. 1775 dell'11.12.1933, ai dpr 1534 del 30.06.1955 e 6l6 del 24.7.1977, al d1g 342 del 18.3.1965 e al cc. con gli articoli che vanno dal 909 al 921.

Le acque pubbliche sono iscritte a cura del Ministero dei lavori pubblici in appositi elenchi approvati dal Presidente della Repubblica, appartengono al demanio necessario dello Stato e sono soggetti alla disciplina dei beni demaniali. Le acque termali e minerali, invece, sono soggette al regime delle miniere. In seguito alla delega di funzioni statali alle Regioni la competenza in materia di acque pubbliche è ripartita, attualmente, tra Stato e Regioni. A queste ultime spettano la tutela, la disciplina e l'utilizzazione delle risorse idriche. Allo Stato, invece, è attribuita la funzione di programmazione generale della destinazione delle risorse idriche, la dichiarazione di pubblica utilità delle acque, la formazione e la conservazione degli elenchi delle acque pubbliche, la determinazione e la disciplina degli usi, l'imposizione di vincoli, gli aggiornamenti e le modifiche del piano generale degli acquedotti, l'individuazione di bacini idrografici a carattere interregionale.

La materia delle concessioni di acque pubbliche, come abbiamo già detto, è ora attribuita alla competenza regionale (in precedenza le competenze erano demandate al Distretto Minerario ) eccettuate le concessioni di grandi derivazioni che sono, comunque, sempre riservate allo Stato.

Chi intende imbottigliare acqua minerale per commercializzarla deve ottenere dal Ministero dell'Interno 1'autorizzazione, presentando domanda al medico della Provincia in cui è ubicata la sorgente. Si tratta di una procedura piuttosto complessa, dalla quale derivano i diritti e i doveri del concessionario.

Tutti vogliono coinvolgere i Comuni suggerendo quello che ogni Amministrazione dovrebbe fare quando un qualsiasi soggetto richiede lo sfruttamento di acqua pubblica. Il Comune, però, può solo dare il proprio parere che, oltretutto non è vincolante, essendo la Regione competente per territorio delegata a concedere o meno l'eventuale concessione. Ai fini della concessione dell'autorizzazione soltanto il parere dell'ufficiale sanitario comunale potrebbe avere valore nella complessiva valutazione dei motivi validi per il suo rilascio, ancorato al fatto che si persegua il fine di pubblico interesse. Ai Sindaci (come ai Prefetti) spetta il controllo circa l'uso dell'acqua delle sorgenti. Sindaci e Prefetti sono assistiti dai medici provinciali e dagli ufficiali sanitari nella loro opera di accertamento che consiste nel prelievo di campioni, analisi ed ispezioni alle sorgenti e agli stabilimenti. Tale attività di controllo viene esperita per conto del Ministero degli Interni. Ogni Fonte, oggigiorno, è dotata di proprio laboratorio di analisi, diretto da un medico (o da un dottore in chimica o in chimica e farmacia) che sottopone l'acqua a controllo allo scopo di garantire la conservazione della caratteristiche e delle proprietà di questo prezioso liquido. Di qui la garanzia per la nostra salute.

Si parla sempre di acqua da tavola non immaginando le diverse proprietà esistenti tra le tante sorgenti italiane. Sentiamo spesso dire: "Guarda l'etichetta". E, appunto, esaminando l'etichetta potremo capire qual è l'acqua che fa al nostro caso. Ogni tipo di acqua non è buona per tutti Sull'etichetta appaiono le seguenti indicazioni: denominazione dell'acqua; nome della località della sorgente; "acidula" se il tenore di anidride carbonica libera è inferiore a 250 mg/l, oppure "naturalmente gassata" se il tenore di anidride carbonica libera è superiore a 250 mgll; risultato della analisi chimiche e fisiche che determina il tipo di acqua; data e luogo di effettuazione delle analisi (che debbono essere rinnovate ogni 5 anni); data d'imbottigliamento; contenuto in volume del recipiente; nome del titolare ed estremi dell'autorizzazione alla vendita. Ed oltre alle informazioni aggiuntive (può avere "effetti diuretici" "effetti lassativi"; "indicata nell'alimentazione dei neonati" ecc.) ogni etichetta riporta la tipologia dell'acqua in base al contenuto di anidride carbonica e al residuo fisso di sali minerali. Avremo quindi: acqua totalmente degassata se è stata completamente eliminata l'anidride carbonica presente alla sorgente; acqua parzialmente degassata se l'anidride carbonica alla sorgente è stata ridotta parzialmente; acqua rinforzata con anidride carbonica se è stata aggiunta anidride carbonica libera proveniente dalla stessa falda o sorgente dell'acqua; acqua addizionata con anidride carbonica se all'acqua naturale è stata aggiunta anidride carbonica non proveniente dalla stessa falda o sorgente.

Per quanto riguarda il residuo fisso, misurato a 180 °C, avremo i seguenti tipi di acqua: acqua minimamente mineralizzata se il residuo di sali minerali è inferiore a 50 mg/l; acqua oligominerale se il valore è compreso tra 50 e 500 mg/l; acqua medio minerale se il residuo è tra 500 e 1.500 mg/l, limite massimo per le acque da tavola. Come solevano dire i Latini: "in medio stat virtus", sta a Voi la scelta del tipo che più confà alla vostra salute.

Giancarlo Franchi

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